Dichiarazione di non detenzione
Nel tuo caso non devi pagare il canone. Se la tua utenza è di tipo domestico residenziale, è sufficiente presentare la dichiarazione di non detenzione che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate. Compila il Quadro A della dichiarazione e ricorda che vale un anno
Lo trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate. Oltre che dal nostro sito, puoi
scaricarlo anche dal sito www.canone.rai.it
Devi presentarlo all'Agenzia delle entrate, via web o per raccomandata. Se sei registrato ai servizi telematici puoi inviarlo direttamente. Se invece non sei registrato, puoi rivolgerti al Caf o a un intermediario abilitato perchè provvedano loro all'invio web. Oppure puoi spedirlo per posta. Invia un plico raccomandato senza busta insieme a un documento di riconoscimento valido a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - casella postale 22 - 10121 Torino
Devi presentare una nuova dichiarazione. Compila la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro A. A partire dal mese in cui la presenterai ti addebiteremo il canone. Puoi trovare il modello di dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle entrate
Devi presentare la dichiarazione sostitutiva dal 1 luglio dell'anno antecedente a quello per il quale si vuole richiedere l'esenzione al 31 gennaio dell'anno per il quale si vuole richiedere l'esenzione. Per la richiesta di esonero per il secondo trimestre i termini sono invece dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno per il quale si vuole richiedere l'esenzione.
Se non sei già titolare di un'altra utenza residenziale, non paghi il canone se presenti la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura elettrica
No, la dichiarazione deve essere trasmessa:
- tramite l'applicazione web (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/dichiarazione-sostitutiva-invio-online)
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. E' necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
Si va incontro a responsabilità anche di tipo penale
Puoi presentare la dichiarazione sostitutiva se sei titolare di un'utenza elettrica domestica residenziale. Puoi farlo sia a tuo nome sia come erede di una persona deceduta che abbia ancora intestata temporaneamente l'utenza elettrica
Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Puoi verificare quali sono tutti dati richiesti consultando il modello di dichiarazione presente sul sito dell'Agenzia delle entrate
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i
seguenti:
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall'obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno
successivo: esonera dall'obbligo del pagamento per l'intero anno
successivo.
Al termine del periodo di validità (quindi sei mesi nel primo caso e un anno nel secondo) ricominciano gli addebiti in bolletta, a meno che non si presenti una nuova dichiarazione.
I soggetti che attivano un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, saranno esonerati dall'obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive
No, perché non si tratta di fornitura elettrica domestica residenziale
In questo caso il canone è dovuto per il primo semestre.
No, non deve presentare nulla
L'Agenzia delle entrate farà dei controlli a campione volti ad appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R 445/2000
La dichiarazione di non detenzione presentata tra l'1 febbraio e il 30 giugno ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio - dicembre dell'anno in cui si presenta la dichiarazione. L'importo da corrispondere in questo caso sarà pari a 45,94 euro.