Chi deve pagare
Chi deve pagare
Sì, deve pagare il canone anche se è ricoverata in una casa di riposo
Chi non ha una Tv ed è titolare dell'utenza elettrica, per evitare che il
canone sia addebitato sulla bolletta, deve presentare la dichiarazione di non
detenzione che trova sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
ll canone sarà addebitato solo sulla bolletta intestata a tuo marito. Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone nei confronti di tuo marito. Non occorre presentare alcuna dichiarazione
No. Se paghi già il canone speciale non devi pagare anche quello ordinario. Basta presentare dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate, compilando il Quadro A
Rileva la certificazione del Comune competente.
In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall'art. 4 del
DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente. A titolo
informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la
risposta di seguito riportata. "Il Regolamento Anagrafico della Popolazione
Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche
quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante
apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche"
predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno ed adottata da ogni Comune.L'articolo 4 dello stesso Decreto
evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere
costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se
nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle
persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o
famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte
famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti
delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e
Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT e dal
Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli affettivi" di
cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato
Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli
interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella
famiglia.
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere
soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati
soltanto con il cessare della coabitazione."
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016
No, devi presentarla. Compila il Quadro A della dichiarazione sostitutiva che trovi sul sito dell'Agenzia delle entrate
Non devi fare nulla, perché in questo caso il canone è dovuto e verrà direttamente addebitato all'intestatario della bolletta elettrica domestica residenziale . Se però avevi presentato una dichiarazione di non detenzione, devi presentarne un'altra compilando l'apposita sezione "dichiarazione di variazione dei presupposti". L'addebito del canone avverrà dal mese in cui presenti la dichiarazione
No, la presunzione si applica solo alle utenze di energia elettrica nella
residenza anagrafica (le cosiddette "utenze domestiche residenti")
No, dal 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge
No, è rimasta invariata, con la sola eccezione della disdetta per suggellamento, che è stata abolita anche per gli abbonati speciali
Si, il limite di reddito annuo previsto per legge è attualmente di 8.000 euro.
No, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico
Sì, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv, indipendentemente dall'uso che se ne fa
Sì, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv, indipendentemente da ciò che si guarda
No, perché l'obbligo al pagamento del canone nasce dalla detenzione di uno o più apparecchi in grado di ricevere programmi Tv
Sì, perché il canone è dovuto per la detenzione della Tv
Al versamento del canone è obbligato il locatore dell'appartamento perchè il canone è dovuto da chi detiene la Tv. Se l'utenza elettrica è intestata a te, pagherai il canone in bolletta, altrimenti dovrai versare il canone con modello F24
No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono piu' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare
No, il canone è dovuto una sola volta tutte le Tv presenti in tutte le abitazioni a disposizione della propria famiglia anagrafica, comprese quindi le seconde case
Il mancato pagamento del canone Tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono pagare il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Sì. La residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone Tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia
Sono esclusi dal canone solo gli ospedali militari, le case del soldato e le sale convegno dei militari delle Forze armate. Quindi la presenza di un televisore in un alloggio privato, anche se all'interno di una struttura militare, non esclude dal pagamento del canone
Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia non pagano il canone Tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici accreditati godano dello stesso trattamento
Le imprese che riparano o commercializzano Tv sono esonerate dal canone Tv
No, se il computer non riceve il segnale digitale terrestre o satellitare, ma puoi vedere i programmi Tv solo via internet. Infatti, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico
Sì, a meno che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i 8.000 euro
Se la coppia convivente fa parte della stessa famiglia anagrafica il canone è
dovuto una sola volta. Per stabilirlo rileva la certificazione del Comune
competente. La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della
famiglia anagrafica (art. 4 del Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta
alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione
o subentro nella famiglia
Se paghi già un canone speciale, allora non è dovuto il canone ordinario. Se però l'utenza elettrica dell'appartamento è di tipo domestico residenziale è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il Quadro A, per evitare l'addebito del canone in bolletta. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
Sì. Se la Tv riceve il segnale terrestre o satellitare tramite decoder il canone è dovuto
Sì, poiché il canone è dovuto per ogni apparecchio in grado di ricevere e decodificare il segnale digitale terrestre o satellitare. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24.
No, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'Agenzia delle entrate mette a dispozione delle imprese elettriche l'elenco
degli esenti e di coloro che hanno presentato la dichiarazione
sostitutiva
No, nessuna nuova dichiarazione. Continua a valere negli anni la dichiarazione originaria, se le condizioni non sono cambiate
Puoi regolarizzare la tua posizione versando spontaneamente i canoni non pagati. Se non hai già ricevuto il sollecito di pagamento, contatta il nostro sportello SAT o chiama il call center della Rai all'800-938362
Sì, dal 2016 la titolarità di un'utenza elettrica fa presumere la detenzione di una Tv
Sì, perché il canone è dovuto per la semplice detenzione del televisore