Canone TV ad uso privato Tutto quel che serve sapere
Facciamo chiarezza
Premesso che nessuna dichiarazione o autocertificazione va presentata ad ACSM Trading, riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti della nuova regolamentazione sebbene non siano ancora del tutto definiti alcuni meccanismi della normativa.
Importo del Canone
L'importo annuale del canone è pari a 90 € e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre da 9 € ciascuna.
Quando si paga
Il canone annuale verrà diviso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Sulla bolletta elettrica riceverai l'addebito delle rate già scadute. In fattura, troverai una voce specifica che indica l'importo relativo alle rate del canone.
L'utenza elettrica fa presumere il possesso di una TV
Tutti gli utenti che hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica saranno ritenuti possessori di un dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale televisivo. Opera quindi una presunzione che l'utente può superare unicamente con un'apposita dichiarazione. La presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica.
Dispositivi atti o adattabili
Il canone è dovuto esclusivamente per la detenzione di apparecchiature, che,
come recita la norma in vigore, devono essere atte o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni (le trasmissioni radio-televisive). Di seguito
si riporta una tabella riassuntiva che specifica quali siano incluse ed
escluse dalla definizione:
- Ricevitori TV fissi
- Ricevitori TV portatili
- Ricevitori TV per mezzi mobili
- Ricevitori radio fissi
- Ricevitori radio portatili
- Ricevitori radio per mezzi mobili
- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Radio/TV (esempio cellulare DVB-H)
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata);
- Videoregistrazione dotato di sintonizzatore TV
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
- Decoder per la TV digitale terrestre
- Ricevitore radio/TV satellitare
- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/tv, senza traduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)
- PC senza sintonizzatore
- TV Monitor per computer
- Casse acustiche
- Videocitofoni
Non si paga per la radio
Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.
Non è più possibile la disdetta con il suggellamento degli apparecchi
Dal primo Gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.
Si paga solo per la prima casa
Il Canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Come si presenta la domanda di esenzione
Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall'erede:
- tramite l'applicazione web
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. È necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
Ultrasettantacinquenni con reddito basso
La dichiarazione sostitutiva può:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmessa, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
- essere consegnata dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Diplomatici e militari stranieri
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).
È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell'utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto.
Dichiarazioni sostitutive
Chi può presentare una dichiarazione sostitutiva
-
Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale
possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza
elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di
un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione
sostitutiva con
l'apposito modello - pdf (Quadro A). Inoltre, con lo stesso modello, i
contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale
possono certificare:
- la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A);
- in qualità di eredi, per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A);
- che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
- comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C). - I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva). L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell'agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
- Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni
internazionali:
- gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Le tempistiche per la presentazione della dichiarazione sostitutiva
Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l'intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
Esempio per l'anno 2020
La dichiarazione presentata
- dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021 esonera dal pagamento per l'intero anno 2021
- dal 1° febbraio al 30 giugno 2021 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2021)
La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell'apparecchio tv.
Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito (Quadro B)
La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
- Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno.
- Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno.
- Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
- Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell'anno di presentazione.
Conseguenze per il mancato pagamento
Il mancato pagamento del Canone non comporterà l'interruzione nella fornitura di energia elettrica.
Conseguenze per la falsa dichiarazione
Chi dichiarerà falsamente di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione (ad esempio il mancato possesso di una TV) potrà subire conseguenze anche a livello penale.
Ulteriori informazioni
Per saperne di più puoi consultare i seguenti siti internet:
http://www.abbonamenti.rai.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv