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Addebito

Sì, la domiciliazione del pagamento della fattura elettrica è automaticamente estesa anche all'importo del canone

No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali

Dal 2017 il canone si paga a rate di 9 euro al mese da gennaio ad ottobre.

Per i titolari di utenza domestica residenziale la legge ha previsto il pagamento del canone in dieci rate mensili da 9 euro ciascuna. Chi non è titolare di un'utenza elettrica potrà pagare in un'unica soluzione con modello F24 entro ottobre.

Dal 2017 l'ammontare del canone TV è pari a 90 euro.

No. Il canone si paga una sola volta a prescindere dal numero di Tv che detieni

No. La presuzione di detenzione vale solo dal 2016. Ciò non toglie che l'Agenzia possa effettuare controlli e, se necessario, intraprendere azioni di recupero

Per il canone Tv si applica l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile

Le imprese elettriche.

L'articolo 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 13 maggio 2016 prevede che le imprese elettriche
trasmettano all'Agenzia delle entrate il flusso informatico contenente i dati relativi al pagamento del canone per ogni singolo utente

No. Chi non paga il canone riceve prima un sollecito di pagamento dallo sportello SAT dell'Agenzia delle entrate. Se le somme richieste con il sollecito non vengono versate, si procederà all'iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione mediante cartella di pagamento

Se si ritiene che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L'Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, è possibile richiedere il rimborso utilizzando il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/rimborso

Dal 2016 il canone è addebitato sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l'importo dovuto deve essere versato entro il 31 ottobre di ogni anno utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal 1° settembre 2016, sono: "TvRI" (per rinnovo abbonamento); "TvNA" (per nuovo abbonamento).

Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è possibile utilizzare il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/rimborso. Si ricorda, tuttavia, che non dovrebbe sussistere più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell'ambito di una stessa famiglia anagrafica.

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone non dovuto è possibile utilizzare il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/rimborso.

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia "clienti domestici residenti" ove l'altro sia della tipologia "clienti domestici non residenti" . Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia "clienti domestici residenti", verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.

Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L'importo è desumibile dalla tabella n. 4 della Circolare esplicativa. L'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24

Si, salvo che abbia inviato la dichiarazione di non detenzione, che produce effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile sul sito dell'Agenzia)

No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24 entro il 31 ottobre dell'anno in cui è stata fatta la disattivazione.

No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza

Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L'importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24

Nel caso in cui l'attivazione dell'utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell'anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella fattura elettrica di gennaio

No, perché l'addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24

Perché dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016,la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo Quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell'Agenzia)

Perché dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016,la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione diun apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale,produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell'Agenzia).

Se, tra il 1° gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione di non detenzione senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016